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Chiarimento

  • Buongiorno in relazione al lotto All Risks chiediamo conferma che: 1)non rientrano in copertura i danni diretti o indiretti, causati da o dovuti a, sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, ad opera dei relativi gestori. 2)per il rischio Cyber venga inserita la seguente formulazione in merito alla relativa esclusione: “Si intendono esclusi i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi.” 3) l'inserimento della seguente clausola:RESTRIZIONI INTERNAZIONALI - INEFFICACIA DEL CONTRATTO (SANCTION EXCLUSION) In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare Richieste di Risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia. 4)la garanzia property escluda la fattispecie così come sotto definita: ESCLUSIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI: La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o conseguenti che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione. Per “malattia trasmissibile” si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove: 2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno; 2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà. 5)che la garanzia Terrorismo/sabotaggio non operi per contaminazione di natura biologica, chimica e nucleare

    Domanda del: 04/11/2022 aggiornata il 04/11/2022
  • Con riferimento al quesito proposto si precisa quanto segue: Trattandosi di una gara con aggiudicazione mediante il criterio dell'“offerta economicamente più vantaggiosa” con varianti chiuse, non è possibile accettare modifiche tecniche al capitolato, salvo quelle indicate nel modulo di offerta tecnica. Ciò considerato, con riferimento ai quesiti posti si precisa che occorre far riferimento all’art. 2.2 che disciplina le esclusioni dei danni diretti ed indiretti. Per quanto riguarda il Cyber risk è escluso con riferimento all’art. 2.2 n), tenendo presente la presenza della seguente clausola che garantisce i virus informatici: Art. 3.27 – Virus Informatici: Le parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostituzione degli archivi, qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di “Virus”, sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale. Per quanto riguarda la clausola "restrizioni internazionali", la stessa si intende ammissibile così come proposta.

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